Lotteria Scontrini Aggiornamento al 04/01/2021

Lotteria Scontrini Aggiornamento al 04/01/2021

Lotteria degli scontrini

Il comma 9 sempre del citato art. 3 rinvia la partenza della lotteria degli scontrini, precedentemente prevista per il 1° gennaio 2021.
In particolare, intervenendo sull’articolo 1, comma 544, della legge n. 232/2016, viene disposto che l’avvio della lotteria sarà definito con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e monopoli, da adottare entro e non oltre il 1° febbraio 2021.

Al comma 10, inoltre, con una modifica all’articolo 1, comma 540, della legge n. 232/2016, viene stabilito che nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare la circostanza sul portale della Lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it) a partire dal 1° marzo 2021.

Tali segnalazioni saranno utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

Al riguardo si segnala che sulla disciplina della lotteria degli scontrini è intervenuta anche la legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1095), che limita la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico.

 

Lotteria degli scontrini, cosa succede se un esercente non aderisce

Dal 1 Febbraio 2021 parte la lotteria degli scontrini, l’incentivo all’acquisto tracciabile e all’emersione del nero già più volte prorogata, l’ultima volta con il decreto Bilancio.

Ma cosa succede se un esercente non dovesse aderire?

Se è obbligatorio che tutti gli esercenti adeguino il registratore di cassa alle nuove direttive dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 1 gennaio 2021, non lo è però aderire alla lotteria degli scontrini, né tantomeno sono previste sanzioni in caso si rifiuti di acquisire un codice estrazione di un cliente.

Però in questo caso il cliente può voler decidere di segnalare l’esercente in questione: il DL numero 124 del 26 ottobre 2019 precisa infatti che “Nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione”.

Insomma chi non si adegua e chi non accetta di far partecipare i propri clienti alla lotteria degli scontrini si può aspettare una verifica fiscale.

La segnalazione può avvenire attraverso il Portale Lotteria come da articolo 13 del Provvedimento Interdirettoriale numero 80517 del 5 marzo 2020 del Direttore dell’Agenzia delle Dogane, d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

L’articolo in questione recita: “Attraverso il “Portale lotteria”, sia nell’area pubblica sia nell’area riservata, è possibile effettuare segnalazioni di eventuali criticità, in congruenze e/o irregolarità riscontrate nelle diverse funzionalità del sistema di partecipazione alla lotteria e dello stesso Portale nonché le segnalazioni di cui all’art. 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 secondo modalità che verranno indicate sullo stesso Portale e specificate con successivo provvedimento”.

 

https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/